LA GIUNTA REGIONALE
  Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;
  Visto  l'art.  1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone
alle regioni di provvedere  alla  redazione  dei  piani  territoriali
paesistici  ed  a  specifica  normativa  d'uso  e  di  valorizzazione
ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai
sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di  piani
territoriali  paesistici  degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il
regolamento n. 1357  del  3  giugno  1940  per  l'applicazione  della
suddetta  legge,  il  quale  agli  articoli  23  e  24 detta norme di
attuazione dei piani stessi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  maggio 1985 con il quale
l'ambito territoriale della zona dell'Insugherata in comune  di  Roma
veniva  sottoposta  a  vincolo  paesistico  ai  sensi  della legge n.
1497/1939 ed a temporanea inedificabilita' in attesa della  redazione
di  un  piano  territoriale  paesistico  di cui all'art. 1- bis della
legge n. 431/1985;
  Ritenuto  che  l'ambito territoriale compreso nel vincolo di cui al
comma precedente include  l'area  prevista  a  fini  di  edificazione
pubblica nel piano della legge n. 167 del 18 aprile 1962 e successive
modificazioni del comune di  Roma,  i  cui  progetti  attuativi  sono
attualmente  inibiti a cagione della sopravvenuta legge n. 431/1985 e
che quindi ricorre uno straordinario motivo di urgenza che  consiglia
di   procedere   allo   stralcio  della  suddetta  area  in  sede  di
pianificazione paesistica del comune di Roma;
  Considerato  che  i  tecnici  incaricati dalla giunta regionale con
deliberazione n. 4054  del  1›  luglio  1986  hanno  provveduto  alla
redazione  del  piano  territoriale  paesistico  dell'area denominata
"Insugherata" in comune di Roma, zona PEEP, innanzi citata;
  Considerato  che  l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a
concertazioni con il comune di Roma (ufficio speciale PRG e rip. XVI)
per  quanto  riguarda i criteri progettuali del piano stesso, come da
verbali del 23 dicembre 1986 e 8 gennaio 1987;
  Considerato  che  il  piano  territoriale  paesistico  in questione
comprende i seguenti elaborati:
   E/1 - rilievo vincoli paesaggistici tav. A-B;
   E/30 - norme generali;
   E/3 2/0 - norme particolari "Insugherata";
   E/3 2a/b - classificazione delle aree ai fini della tutela;
   E/3 2a/b- bis - beni di interesse storico-monumentale;
   E/3 2a/b- ter - beni di interesse ambientale;
  Ritenuto  che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato
in  correlazione  con  il  procedimento  di  formazione   dei   piani
territoriali  di  coordinamento, e' stato assicurato un coordinamento
con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto
del territorio;
  Ritenuto  che  anche  a  seguito  di  quanto emerso nel corso delle
discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle  normative
di  piano  nella competente commissione consiliare per l'urbanistica,
la giunta ritiene opportuno:
    a)   precisare   che   per   quanto   riguarda   il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
    b)  stabilire  che,  fino all'approvazione definitiva del piano e
delle relative norme da parte del  consiglio  regionale,  l'esercizio
della facolta' di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art.
81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
e  per  gli  interventi  previsti negli strumenti aventi efficacia di
P.T.C.  possa  intervenire   previo   interpello   della   competente
commissione   consiliare   per   l'urbanistica  entro  termini  brevi
compatibili con quelli fissati dalle norme statali  per  il  rilascio
delle  autorizzazioni  nonche'  del  comitato  tecnico consultivo per
l'urbanistica;
  Considerato  che  il  decimo  comma  dell'art.  82  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
con  l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione,
con modificazioni, del
decreto-legge  27  giugno  1985,  n. 312, attribuisce in ogni caso al
Ministro per i beni culturali e ambientali la potesta' di  rilasciare
l'autorizzazione  di  cui  all'art.  7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di  amministrazioni
statali, anche in difformita' delle decisioni regionali; e che l'art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce  una  competenza  del
Ministro  dell'ambiente  in  materia  di impatto ambientale, la quale
nelle aree  sottoposte  a  vincolo  paesaggistico  va  esercitata  di
concerto  con  il  Ministro  dei  beni  culturali e ambientali (comma
quarto);
  Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri
ad organi dello Stato nella materia delegata  concernente  la  tutela
ambientale,   e   che   detti   poteri   debbono   e  possono  essere
convenientemente preservati prevedendo che, nei casi  richiamati  nel
precedente  considerato,  l'eventuale  decisione intervenuta da parte
del Ministro per  i  beni  culturali  e  ambientali  o  del  Ministro
dell'ambiente   riguardo   ad   opere  pubbliche  dello  Stato  venga
considerata siccome integrante una deroga alle tutele  stabilite  nel
piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di
cui alla presente deliberazione;
  A maggioranza;
                              Delibera:
   1)   di   adottare  il  piano  territoriale  paesistico  dell'area
denominata "Insugherata", zona PEEP, comune  di  Roma,  stralcio  del
piano  territoriale paesistico n. 15, il quale consta degli elaborati
indicati  nelle  premesse  e  che,   controfirmati   dal   competente
assessore, sono allegati alla presente deliberazione;
   2)  di  disporre  che  il  predetto  piano venga pubblicato presso
l'albo del comune di Roma ai sensi e con le modalita' degli  articoli
2  e  3  della  legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia
pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Lazio  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione
e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere
nel comune di Roma;
   3)  di  disporre  che  gli  atti, con l'attestazione dell'avvenuta
pubblicazione  siano  sottoposti  al  parere  del  comitato   tecnico
consultivo  regionale,  sezione  I,  che  si  esprimera'  anche sulle
osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale  competente  per
l'approvazione;
   4)   di   disporre   che   per  quanto  riguarda  il  procedimento
amministrativo  di  VIA  previsto  dalle  normative  di  piano  debba
prescriversi  che  i  relativi  studi debbono contenere la previsione
delle alternative proponibili;
   (Omissis).
    Roma, addi' 28 aprile 1987
                                               Il presidente: MONTALI